La Regione Calabria riconosce la funzione sociale delle attività sportive e ricreative quale strumento essenziale di formazione della persona, di benessere individuale e collettivo, di inclusione ed integrazione sociale, di contrasto a ogni forma di discriminazione, di promozione delle pari opportunità, di prevenzione e cura di malattie e disturbi psico-fisici e di miglioramento degli stili di vita.
A tal fine, promuove il sostegno alle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate e iscritte nell’apposito Registro nazionale, che svolgono attività sportiva organizzata da Federazioni sportive, DSA, EPS ed a quelle inserite nella sezione parallela, riservata al CIP, che svolgono attività sportiva organizzata dalle Federazioni Sportive Paralimpiche, Organizzazioni Paralimpiche e Discipline Sportive Associate Paralimpiche; nonché interventi volti a realizzare gli obiettivi delle politiche sociali integrate, tra cui, in particolare, il recupero e la rieducazione dei soggetti diversamente dotati.
Per il raggiungimento delle suddette finalità, con il presente Avviso viene prevista la
concessione di contributi per il sostegno dell’attività sportiva delle persone con disabilità, disciplinandone destinatari, criteri e modalità.
Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità
1. Possono beneficiare dei contributi per il sostegno dell’attività sportiva delle persone con disabilità i seguenti soggetti:
a) le associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) e regolarmente iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI e/o al CIP;
b) le associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Discipline Sportive Paralimpiche (DSP) e regolarmente iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni, e/o al CIP;
c) le associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate ad Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPS) e regolarmente iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni, e/o al CIP.
2.I richiedenti di cui al comma 1, devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere associazioni o società sportive senza fini di lucro;
b) avere sede operativa in Calabria;
c) essere costituite da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.
3. Nell’ambito del presente bando ciascuna ASD/SSD potrà presentare una sola domanda di contributo, anche in caso di più affiliazioni.
4. Possono beneficiare altresì dei contributi per il sostegno dell’attività sportiva delle persone con disabilità i seguenti soggetti: Comitati/Delegazioni regionali di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Benemerite, riconosciuti dal CONI e/o CIP e con sede legale e/o operativa in Calabria.
5. La concessione del contributo ai soggetti di cui al comma 4 avverrà solo a seguito del finanziamento delle associazioni e società sportive di cui al comma 1 ed è subordinata alla presenza di economie e/o all’incremento della dotazione finanziaria iniziale.
6. Non sono ammissibili al presente bando i soggetti che al momento della presentazione della domanda: a) siano stati condannati, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, per illecito sportivo da CONI o CIP o dalla Federazione Sportiva, Disciplina Sportiva o Ente di Promozione Sportiva di affiliazione;
b) siano stati condannati, nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda, per l’uso di sostanze dopanti da CONI o CIP o dalla Federazione Sportiva, Disciplina Sportiva o Ente di Promozione Sportiva di affiliazione; c) siano stati sanzionati, nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda, da CONI o CIP o dalla Federazione Sportiva, Disciplina Sportiva o Ente di Promozione Sportiva di affiliazione, con la squalifica, inibizione o radiazione oppure con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI o di riferimento; d) rientrino nei settori esclusi di cui all’art. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013
Oggetto del contributo
1. È finanziabile l’attività sportiva rivolta alle persone con disabilità svolta dai soggetti di cui all’articolo 3, nell’ambito della propria attività istituzionale, in ordine alle seguenti azioni:
a) attività di preparazione atletica, allenamenti;
b) attività sportive a favore delle persone con disabilità;
c) partecipazione a campionati delle varie federazioni.
Spese ammissibili e limiti
1. Sono ammissibili a contributo le spese relative all’attività di cui all’articolo 4 che rispettano i seguenti principi:
a) sono imputabili e pertinenti esclusivamente alla realizzazione dell’attività ammessa a finanziamento;
b) sono sostenute dal beneficiario del contributo;
c) sono sostenute dalla data del 01/01/2022 al 31/12/2022.
2. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le seguenti tipologie di spese aventi ad oggetto:
a) costi relativi al trasferimento, al vitto e al pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, per atleti, tecnici, dirigenti e collaboratori, che non risultino già oggetto di altri finanziamenti per partecipazione a gare o campionati;
b) compensi per tecnici sportivi, allenatori, istruttori (sono escluse le spese riferite al personale dipendente del soggetto richiedente);
c) rimborsi chilometrici (utilizzo del veicolo e pedaggio autostradale) per dirigenti, accompagnatori e staff per tutti quegli spostamenti, anche non legati a gare o manifestazioni sportive, per un importo massimo annuo pari ad euro 10.000,00. I rimborsi chilometrici sono calcolati in base alle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI;
d) canoni di locazione sedi/impianti sportivi;
e) noleggio di mezzi di trasporto per atleti ed accompagnatori, e noleggio di attrezzature utilizzate per la realizzazione dell’attività di cui all’articolo 4;
f) stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell’attività sportiva svolta;
g) spese per assistenza sanitaria e spese mediche strettamente inerenti l’attività sportiva svolta;
h) spese per coperture assicurative e per tasse versate alle federazioni e alle organizzazioni sportive;
i) costi di affiliazione (riferiti all’ente di appartenenza per il quale il soggetto si è candidato al presente bando);
j) costi di tesseramento e spese di iscrizione a gare/campionati;
k) acquisto abbigliamento sportivo (a titolo di esempio: divise e tute utilizzate esclusivamente per l’attività ordinaria;
l) spese generali di funzionamento ammissibili a rendicontazione, in particolare, spese per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua e per servizi di pulizia, spese di ordinaria manutenzione delle sedi, degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, spese relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi, spese relative a beni e servizi acquistati, noleggiati o presi in locazione, anche finanziaria, spese per rispettare le prescrizioni di contrasto all’emergenza epidemiologica COVID-19.
3. Per spesa ammissibile a contributo si intende il totale dei costi sostenuti, per i quali si presenterà opportuna rendicontazione attraverso note contabili, fatture e altri documenti assimilabili.
4. La spesa ammissibile non può essere inferiore all’importo di euro 10.000,00 e superiore all’importo di euro 80.000,00.
Spese non ammissibili
1. Non sono ammissibili a contributo le seguenti spese:
a) imposta sul valore aggiunto (IVA) quando sia recuperabile dal soggetto richiedente;
b) doni e liberalità;
c) compensi ad atleti e dirigenti, fatti salvi i rimborsi spese nei limiti e modalità di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b);
d) spese non riconducibili alle attività di cui all’articolo 4 del presente Bando. Art. 7 Intensità e ammontare dei contributi
1. L’importo del contributo concedibile ai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, è compreso tra euro 10.000,00 ed euro 80.000,00.
Gli interventi sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse.
per informazioni e modalità di partecipazione contattaci