Al fine di agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nelle transizioni tra scuola e
lavoro la Regione Calabria sostiene, attraverso il presente intervento, l’attivazione delle seguenti
tipologie di tirocini extra-curriculari:
– regionali – ovvero svolti in aziende aventi sede operativa localizzata nel territorio della Regione
Calabria;
– in mobilità interregionale- ovvero svolti in aziende aventi sede operativa in una regione diversa
da quella di residenza del tirocinante;
4.1 DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
I destinatari delle azioni del presente avviso sono soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti,
dettagliati per Asse:
Asse 1
- cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea ovvero
cittadinanza di uno Stato extracomunitario previo possesso del regolare permesso di
soggiorno nel territorio dello Stato Italiano; - età compresa tra i 18 e i 29 anni (possono accedere i giovani che hanno compiuto il 18°anno
e fino al giorno antecedente al compimento del 30° anno di età); - residenza sul territorio nazionale;
- essere non occupati o essere disoccupati ex art. 19 del Decreto Legislativo 150/2015 del 14
settembre 2015 e s.m.i e ex art. 4 del Decreto Legge n. 4/2019 del 28 gennaio 2019 (rif.
Circolare Anpal n. 1/2019 del 23 luglio 2019); - registrazione al Programma Garanzia Giovani – “Programma Operativo Nazionale Iniziativa
Occupazione Giovani”, attraverso l’iscrizione al portale regionale
www.garanziagiovani.politicheattive.it/; - non inseriti in un percorso di istruzione o formazione
- non inseriti ad un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari);
- non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare;
- non avere in corso lo svolgimento di un progetto di servizio civile regionale (Misura 6 del PAR
della Nuova Garanzia Giovani) o nazionale.
Asse 1 bis
- cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea ovvero
cittadinanza di uno Stato extracomunitario previo possesso del regolare permesso di
soggiorno nel territorio dello Stato Italiano; - età compresa tra i 18 e i 34 anni (possono accedere i giovani che hanno compiuto il 18°anno
- e fino al giorno antecedente al compimento del 35° anno di età);
- residenza sul territorio nazionale;
- essere non occupati o essere disoccupati ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del D.Lgs.
- n. 150/2015 e dell’art. 4, co. 15-quater del D.L. n. 4/2019 (circolare ANPAL n. 1/2019 e n.
- 15271/2019);
- non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare;
- non avere in corso lo svolgimento di un progetto di servizio civile regionale (Misura 6 del PAR
- della Nuova Garanzia Giovani) o nazionale.
SOGGETTI OSPITANTI
- Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica1, di natura
pubblica o privata presso il quale viene realizzato il tirocinio. - Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche. - Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per
attività equivalenti a quelle di tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo i casi in cui ci
siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto
ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo “espansivo” può attivare tirocini. - Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi
specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede
nel PFI attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità
operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giustificato motivo oggettivo,
licenziamenti collettivi, nonché:
- licenziamento per il superamento del periodo di comporto;
- licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- licenziamento per fine appalto;
- risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo
formativo.
- Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci
siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.
Indennità mensile di partecipazione a carico della Regione Calabria€ 300 al mese per singolo tirocinante per una durata massima di 6 mesi e per un contributo, mentre 100 € sono a carico dell’azienda ospitante
per informazioni e modalità di partecipazione contattaci