L’OCM Vino è un bando con una dotazione finanziaria nazionale (le gare sono annuali e sono indette dal Ministero per le Politiche Agricole), intorno al quale si sviluppano i singoli bandi regionali.
Consiste in contributi a fondo perduto destinati alle aziende vitivinicole che vogliono promuoversi all’estero.
Criteri di priorità per l’assegnazione dei fondi
- il soggetto proponente è un nuovo beneficiario (non ha avuto contributi OCM Vino per il periodo 2014-2018)
- il progetto è rivolto ad un nuovo paese terzo (fuori dall’UE) o ad un mercato emergente
- i contributi pubblici richiesti sono inferiori al 50%
- il soggetto è un consorzio di tutela, una federazione o un’associazione di consorzi di tutela
- il progetto riguarda esclusivamente vini Dop e/o Igp
- il progetto riguarda prevalentemente vini provenienti da uve di produzione propria (o di propri associati)
- il progetto ha una forte componente aggregativa di piccole e/o microimprese
Criteri di ripartizione dei fondi
il contributo con fondi europei è pari al massimo al 50% delle spese
- può essere integrato con fondi nazionali o regionali (al massimo il 30% delle spese sostenute per realizzare il progetto) fino a non superare nel complesso l’80% delle spese totali
- la durata del contributo per ciascun progetto non supera i 3 anni
SOGGETTI PROPONENTI E REQUISITI:
- Accedono alla misura “Promozione” i seguenti soggetti proponenti:
a) le organizzazioni professionali, purché abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli;
b) le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall’art. 152 del regolamento;
c) le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall’art. 156 del regolamento;
d) le organizzazioni interprofessionali, come definite dall’art. 157 del regolamento;
e) i consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell’art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 233 e le loro associazioni e federazione;
f) i produttori di vino, come definiti all’art. 1;
g) i soggetti pubblici, come definiti all’art. 1, con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
h) le associazioni temporanee di impresa e di scopo costituende o costituite dai soggetti di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), g) e i);
i) 1 consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lett. a), e), f) e g);
j) le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla lett. f). - I soggetti pubblici di cui alla lett. g) partecipano ai progetti esclusivamente nell’ambito delle associazioni di cui alla lett. h), ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.
- I soggetti proponenti hanno adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione in termini di quantità, al fine di rispondere alla domanda del mercato a lungo termine.
- I soggetti proponenti hanno accesso a sufficienti capacità tecniche per far fronte alle specifiche esigenze degli scambi con i Paesi terzi e possiedono sufficienti risorse finanziarie per garantire la realizzazione quanto più efficace possibile del progetto.
PRODOTTI OGGETTO DI PROMOZIONE
1) La promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati, di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2 e all’allegato VII — Parte II del regolamento:
a) vini a denominazione di origine protetta;
b) vini ad indicazione geografica protetta;
c) vini spumanti di qualità;
d) vini spumanti di qualità aromatici;
e) vini con l’indicazione della varietà.
2) I progetti non possono riguardare esclusivamente i vini di cui al comma 1, lett. e) e/o i vini di cui alle lett. c) e d) senza indicazione geografica.
3) Le caratteristiche dei vini di cui al comma 1 sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigenti alla data di pubblicazione dell’avviso.
Per informazioni contattaci: info@cantieridimprese.it