Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute
Il Ministero della salute è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con durata non superiore a tre anni,
- 18 unità di dirigenti sanitari veterinari
- 40 unità di dirigenti sanitari medici,
- 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione,
appartenenti all’area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato.
Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari
E’ autorizzato, per l’anno 2020, l’arruolamento eccezionale, a domanda, di militari dell’Esercito italiano in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria di personale:
a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente;
b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo.
Le domande di arruolamento dovranno essere presentate in maniera telematica, previo accreditamento, esclusivamente tramite il Portale dei concorsi on line del Ministero della Difesa, raggiungibile all’indirizzo https://concorsi.difesa.it dal 18 marzo 2020 al 25 marzo 2020.
Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità
l’Istituto è autorizzato ad assumere a tempo determinato, per il triennio 2020-2022, n. 50 unità di personale così suddivise:
a) 20 unità di personale con qualifica di dirigente medico;
b) 5 unità di personale con qualifica di primo ricercatore/tecnologo, livello II;
c) 20 unità di personale con qualifica di ricercatore/tecnologo, livello III;
d) 5 unità di personale con qualifica di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER) livello VI.
Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie
Per la durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 e successive modificazioni, è consentito l’esercizio temporaneo
di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. Gli
interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all’albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai
sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14.